La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto:

  • a)per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
  • b)per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale e' entrata in vigore.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art9 · fonte del testo