L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali. All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonche' il bilancio consuntivo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art11 · fonte del testo