Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e' composto:

  • a)del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro su designazione del Consiglio centrale;
  • b)dai venti consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrera' a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. Fara' inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici. Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art12 · fonte del testo