Il contributo, di cui alla lettera b) del precedente art. 22, e' disciplinato in conformita' delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione. Esso e' riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati, Ente di diritto pubblico previsto dal decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, ed e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i fini di cui al terzo comma dell'art. 5. Tale contributo, per il primo anno di applicazione, e' stabilito nella misura di lire 12 per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). Il contributo, di cui alla lettera c) dell'art. 22, e' fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 pro capite. Le misure dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 22 possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze delle rispettive gestioni. Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 22 e' fissato, accertato e riscosso con la procedura previste per il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso ed e' versato alle Casse mutue provinciali per la devoluzione alle Casse mutue comunali in base al numero dei rispettivi assicurati. Il contributo di cui alla lettera d) dell'art. 22, determinato dalle Casse mutue comunali, e' accertato e riscosso con la stessa procedura di cui al comma precedente. I contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 22 potranno essere versati anche a mezzo di conto corrente con norme da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. In questo caso gli avvisi e i bollettini per i versamenti dovranno essere diramati dal Servizio contributi unificati in agricoltura. E' concessa facolta' agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali parzialmente o totalmente il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno.

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1954 al 15 febbraio 1963. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione. tolto: Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili per ciascuna azienda ai sensi dei precedenti comma risulti inferiore a 80, il contributo e' comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unita' componente il nucleo familiare del coltivatore diretto aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. Il contributo, di cui alla lettera c) dell'art. 22, e' fissato per il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art24 · fonte del testo