Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

  • a)con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge;
  • b)con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformita' del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni,
  • c)con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b);
  • d)con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art22 · fonte del testo