La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge e' effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validita' delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennita' stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art28 · fonte del testo