Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale avvengono con voto diretto a scrutinio segreto. La scheda deve contenere i nomi di tutti i candidati presentati, singolarmente o per gruppi, da non meno del 5 per cento degli elettori, fino ad un numero, in ogni caso sufficiente, di trenta presentatori. Il voto sara' valido ove non sia espresso per un numero di candidati superiore al numero di eligendi. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di una lista. Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. La sostituzione, a causa di decadenza o dimissione di componenti dei singoli organi elettivi, sara' effettuata mediante nuova elezione da compiersi in occasione della prima assemblea annuale.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art29 · fonte del testo