I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

  • a)il totale dei voti validi;
  • b)il totale dei voti per ciascun candidato;
  • c)il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo. La commissione centrale elettorale procede, altresi':
  • a)alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
  • b)alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parita' anche di voti, si procede per sorteggio. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. In ogni caso in cui vi e' parita' di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. 6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale

Testo vigente dal 21 giugno 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. 160 parole tolte, 498 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutiniotolto: , separatamente per ciascun collegiotolto: , aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina aggiunto: di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

aggiunto: a) il totale dei voti validi tolto: e il totale delle preferenzeaggiunto: ;

aggiunto: b) il totale dei voti per ciascun candidatotolto: . Vengono dichiarati eletti i candidati che abbianoaggiunto: ;

aggiunto: c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di votitolto: , in numero pari a quello aggiunto: validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo. La commissione centrale elettorale procede, altresi':

aggiunto: a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare tolto: in ciascun collegio. Inaggiunto: ;

aggiunto: b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di tolto: voti, prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato piu' anziano. 3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura e' assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 23 aggiunto: resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parita' anche di voti, si procede per sorteggio. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresi' eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. In ogni caso in cui vi e' parita' di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso tolto: diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 aggiunto: di ulteriore parita' prevale il candidato piu' anziano nel ruolo. 6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art27 · fonte del testo