Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/1983

    Illegittimità dichiarata
    21 luglio 1983

    Come l'iscrizione richiesta dalla legge n. 860 del 1956 non ha carattere costitutivo della qualità di artigiano (in situazioni cui sia estraneo il momento della sicurezza sociale), analogamente va escluso che il detto carattere possa riconoscersi, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria agli artigiani pensionati, all'iscrizione negli elenchi delle Casse Mutue di malattia degli artigiani stessi; e, pertanto, alla stregua di tale interpretazione delle norme censurate (che tende a porre in maggior rilievo l'energia di lavoro rispetto alla natura dell'impegno ed all'utilizzazione del capitale da parte dell'artigiano e che è corroborata dall'orientamento del legislatore di cui alla legge n. 426 del 1975) si palesa l'infondatezza della questione di costituzionalità di dette norme, sollevata in base all'apposito orientamento ermeneutico.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;260~art5 · fonte su Normattiva