Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.
Testo vigente dal 23 marzo 1963
