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Al personale militare che, per infermita' contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica. L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1094~art1 · fonte su Normattiva