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L'equo indennizzo spettante ai militari e' liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica e in conformita' dell'annessa tabella. L'equo indennizzo e' ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di eta'.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010
