Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'equo indennizzo spettante ai militari e' liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica e in conformita' dell'annessa tabella. L'equo indennizzo e' ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di eta'.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1094~art2 · fonte su Normattiva