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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1094~art4 · fonte su Normattiva