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L'indennita' giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

  • a)militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
  • b)reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
  • c)drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;
  • d)reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

Testo in vigore dal 2 maggio 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-11;233~art1 · fonte del testo