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L'indennita' giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:
- a)militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
- b)reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
- c)drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;
- d)reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.
Testo in vigore dal 2 maggio 1967 al 9 ottobre 2010
