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Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive e' esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Testo in vigore dal 2 maggio 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-11;233~art2 · fonte del testo