Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1957 al 9 ottobre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorio di servizio presso gli aeroporti e' stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:
tolto: mense ufficiali................................... L. 150 mense sottufficiali..................................... " 60
tolto: Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonche' alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unita' del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera b) del predetto art. 3. E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-07;969~art3 · fonte del testo