Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1 luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 luglio 1952
Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1 luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-06-06;683~art2 · fonte del testo