I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. ((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964)).
Testo vigente dal 5 ottobre 1965
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. ((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964)).
Testo vigente dal 5 ottobre 1965
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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art15 · fonte su Normattiva