Nei casi in cui i cinque anni previsti dall'articolo precedente, siano gia' trascorisi, gli interessati possono presentare la domanda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima.

Testo vigente dal 23 giugno 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-05-10;491~art3 · fonte del testo