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Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 18 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-18;112~art2 · fonte del testo