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All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 mediante riduzione dei capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 9 ottobre 2010
