Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal servizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendente da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di eta', l'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;205~art2 · fonte del testo