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A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonche' di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, e' estesa la indennita' di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 310. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.
Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 25 novembre 1973
