Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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Provvedimento abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 25 novembre 1973. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonche' di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, e' estesa la indennita' di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 310. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;286~art1 · fonte del testo