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A favore del personale di cui al precedente articolo nonche' di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, e' istituita una indennita' di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte. La suddetta indennita' non e' cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;286~art2 · fonte del testo