Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1961 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →

A favore del personale di cui al precedente articolo nonche' di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, e' istituita una indennita' di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte. La suddetta indennita' non e' cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 novembre 1961, n. 1255

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con decorrenza dal 1 novembre 1961

La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 33, comma 5) che "L'indennita' di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, e' fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 6) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1 novembre 1961".

Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 25 novembre 1973

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 26 dicembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1961, n. 1255

    La L. 3 novembre 1961, n. 1255 ha disposto (con l'art. 33, comma 5) che "L'indennita' di lavoro notturno prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 286, e' fissata in lire 500 per ogni turno di servizio, e compete al personale delle carriere indicate nel primo comma del presente articolo"; ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 6) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dal 1 novembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;286~art2 · fonte del testo