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Agli ufficiali delle Forze annate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado superiore, e' esteso l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.

Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-02;30~art1 · fonte del testo