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All'onere annuo presunto di lire 800.000 derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 237 (lire 500.000), n. 242 (lire 150.000) e n. 246 (lire 150.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sara', rispettivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze e dell'interno.

Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1327~art3 · fonte del testo