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Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione delle bollette doganali. In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione e' presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per territorio il quale, constatata la regolarita' formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che e' in possesso della matrice, perche' sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anormalita', ne avverte subito l'U.T.I.F. che provvede alle necessarie rettifiche. In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilita' a giustificazione dello sgravio accordato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;387~artunico · fonte del testo