Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte.
tolto: Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale. Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale. Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, e' valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-13;542~artunico · fonte del testo