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Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale. Le abilitazioni all'insegnamento di materie tecniche nei corsi di avviamento professionale sono valide solo per l'insegnamento delle corrispondenti materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale. Il servizio prestato, per incarichi e supplenze, nei corsi di avviamento, e' valutato alla stessa stregua del servizio prestato nelle scuole di avviamento.

Testo in vigore dal 2 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1954-07-13;542~artunico · fonte del testo