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Agli impiegati, gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' data facolta', da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1 maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia. Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nunzialita' e natalita', il versamento dei contributi previsti dal precedente comma e' limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 30 agosto 1950 al 16 dicembre 2010
