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Le disposizioni di cui all'art. 28 della, legge 4 marzo 1952, n. 137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attivita' nel territorio della Repubblica, con assegnazione diretta di farmacie attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione delle piante organiche.
Testo in vigore dal 26 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
