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Per ottenere l'assegnazione della farmacia ai sensi del precedente articolo, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza domanda all'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola dei documenti atti a comprovare l'originario loro diritto e la causale della perdita di questo. L'autorizzazione e' rilasciata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 108 e 112, primo e secondo comma, del testo unico predetto, nonche' negli articoli 110 e 115 del testo unico medesimo ove ne ricorrano le condizioni.
Testo in vigore dal 26 aprile 1954 al 22 dicembre 2008
