Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1956 al 22 dicembre 2008. 75 parole tolte.
tolto: Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' sostituito dal seguente: "La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonche', quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-20;70~artunico · fonte del testo