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Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' sostituito dal seguente: "La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonche', quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti".
Testo in vigore dal 5 marzo 1956 al 22 dicembre 2008
