Per gli eventi, di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi. Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-23;207~art4 · fonte del testo