Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici. Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-23;207~art1 · fonte del testo