Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Testo vigente dal 11 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-23;207~art5 · fonte del testo