Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.
Testo vigente dal 18 agosto 1954
Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.
Testo vigente dal 18 agosto 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;654~art2 · fonte del testo