I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

  • 1)mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
  • 2)errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
  • 3)differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
  • 4)mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorita' competente ad apporre il visto sulle fatture;
  • 5)erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

Testo vigente dal 22 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-23;421~art1 · fonte del testo