In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

Testo vigente dal 14 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;238~art2 · fonte del testo