Le modalita' di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.
Testo vigente dal 22 giugno 1951
Le modalita' di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente art. 1 saranno stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.
Testo vigente dal 22 giugno 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-05-23;421~art2 · fonte del testo