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All'onere annuo di lire 800.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 6 luglio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-14;610~art2 · fonte del testo