Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1941 al 9 ottobre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'art. 7 e' inserito il seguente art. 7-bis.
tolto: «Art. 7-bis. - In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennita' di cui al precedente art. 7 e' liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.
tolto: «Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura intera prevista dall'art. 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-19;626~art1 · fonte del testo