Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, censurato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché, diversamente da quanto disposto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri. Non sono stati infatti dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione della questione, già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, essendo rimasti immutati i presupposti, di diritto e di fatto, in base ai quali è stata riconosciuta sia la non comparabilità delle situazioni raffrontate per mancanza di omogeneità tra di esse sia la non censurabilità, sotto il profilo della ragionevolezza o palese arbitrarietà, della scelta operata dal legislatore, nell'ambito della discrezionalità spettategli in tema di ripartizione della giurisdizione ordinaria e amministrativa. - V., le decisioni citate: sentenza n. 62/1996 e ordinanza n. 161/2002, quali precedenti specifici; sentenza n. 275/2001, ordinanze n. 161/2002 e n. 414/2001, con riferimento alla discrezionalità del legislatore nella ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, sentenze n. 140/1980, n. 47/1976 e n. 43/1977, sul raffronto tra la tutela dinanzi al giudice amministrativo; sentenza n. 190/2000, sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e sentenza n. 208/1984, sulla non comparabilità di esso con quello dei dipendenti degli enti pubblici economici.
Art. 3 cost. · Art. 1 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani · Art. 3 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani · Art. 4 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani