Qualora la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 5 dal decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non posla aver luogo per inidoneita' al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, e' corrisposta una indennita' di anzianita' con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la Inidoneita' o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato gia' corrisposto allo stesso titolo. Nel caso di decesso del dipendente, la indennita' di cui al precedente comma e' riversibile ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Testo vigente dal 16 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-11;220~art3 · fonte del testo