Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalita' delle norme in vigore nel suddetto periodo.
Testo vigente dal 15 aprile 1950
