Gli inquadramenti nelle predette Amministrazioni sono disposti, anche, in soprannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955. Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla entrata in vigore della presente legge dovra' essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al primo comma.

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1707~art3 · fonte del testo