Il personale che abbia ottenuto l'inquadramento di cui al precedente articolo puo', in relazione alle esigenze dei servizi e quando cio' sia ritenuto opportuno, continuare nella sua ulteriore permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza. Il personale, inquadrato nel Ministero della sanita' rimarra' a disposizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando. Al predetto personale per la durata di tale servizio e' attribuito il trattamento spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1956, n. 496.

Testo vigente dal 28 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1707~art4 · fonte del testo