Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

  • a)partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parita' di merito, i candidati esterni;
  • b)esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della meta' dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;
  • c)partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera b);
  • d)partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformita' di quanto prevede l'articolo 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge. Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con anzianita' non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di "addetto al controllo nella produzione" per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati "ottimi" nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-13;157~art13 · fonte su Normattiva